Bitcoin e il mistero della fiscalità

2 settembre 2016. Una data che a quanto pare ha segnato l’inizio di ardite discussioni nel mondo bitcoin e in particolare tra i fiscalisti.

Tutto nasce da un interpello posto in essere da una nascente startup e dalla conseguenziale risposta dell’Agenzia delle Entrate (AdE).

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha annoverato bitcoin tra le valute estere. Ciò che sta facendo particolarmente discutere sono le successive affermazioni dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’imponibilità (la possibilità di tassare) dei capital gain (i fondi detenuti) da parte dei privati e delle aziende.

In realtà, l’argomento è ostico da anni e la chiarezza è sempre stata a dir poco manchevole a riguardo. Con questa Risoluzione, però, sembrerebbe che l’AdE abbia voluto compiere un passo in avanti. Pur restando nel dubbio del se, in effetti, la Risoluzione si riferisse ai soli privati oppure a qualunque attività che non abbia fini speculativi, ho cercato di giungere ad una conclusione nel mio piccolo.

Annoverando bitcoin tra le valute estere, sembrerebbe razionale che venga seguita la medesima disciplina.

In ogni caso, per maggior chiarezza, la mia personalissima interpretazione è:

sia che si riferisca ai privati, sia che si riferisca alle aziende, detenere un importo pari o inferiore di 51645,69 euro per SOLI 7 giorni continuativi lavorativi fa venire meno i presupposti della “non speculatività” dell’attività sulla valuta.

In teoria, sarebbero tassabili le plusvalenze soltanto superato quest’importo e questi termini (temporali). Ma mi pare a dir poco evidente che sia raramente credibile non speculare su importi di quest’entità in un così poco tempo.

Qualora si tratti di un privato che decida di acquistare qualche bitcoin e di spenderlo e di riacquistarlo:

– i tempi sarebbero decisamente molto dilatati

– gli importi sarebbero di molto inferiori

– la vendita e l’acquisto sarebbero inevitabilmente occasionali, altrimenti sussisterebbe la nozione di speculatività

ed allora, soltanto in tal caso, sarebbe accettabile un’interpretazione sulla non imponibilità delle plusvalenze realizzate dal privato.

Qualora si tratti di un’azienda che decida di accettare bitcoin, il TUIR specifica più volte all’art.67 che tutto ciò che concorre alla realizzazione di un reddito è imponibile, sia pur essa una valuta estera. Questo per ciò che attiene alle persone fisiche. Relativamente alle aziende, invece, andrebbe considerato l’art.110 TUIR che contempla nella formazione del reddito d’impresa anche le valute estere. Le plusvalenze realizzate dalle aziende nell’accettazione di bitcoin sono soggette a dichiarazione ed imponibilità. La plusvalenza nel caso di specie andrà semplicemente calcolata sulla differenza data tra il valore al momento del realizzo e il valore a fine esercizio annuale (rapportato ovviamente all’effettivo importo detenuto).

 

DISCLAIMER Ci terrei a precisare che le diatribe sono tuttora in atto e abbastanza infervorate, considerando che la chiarezza è poca e la certezza minima, pregherei chiunque di non far pieno affidamento sull’interpretazione di cui sopra. Difatti, la pubblicazione di quest’articolo vuol’essere solo un contributo per addivenire ad una risposta unica e portare i nostri lettori al corrente delle attuali problematiche.

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